LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO B20 SITO NELL’AREA DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO DI COLLEMAGGIO, L’AQUILA

Pubblicato: 04/08/2023

Scadenza: 06/09/2023

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9931961180&standalone=2

Ragione sociale Stazione appaltante: Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila

Codice fiscale Stazione appaltante: 93068580666

Importo della gara: 5.377.992,86 €

Stato: In aggiudicazione

Lotti di gara

Note

 

Chiarimento n. 1

Domanda: La scrivente chiede alla S.A. se, essendo in possesso della categoria OG1 VI, è possibile subappaltare per intero le categorie OS3 - OS28 - OS30?

Risposta: Si comunica che, in base al disciplinare di gara agli articoli 6 e 8 e alla normativa vigente, precisamente all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, i lavori delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 possono essere subappaltati a ditte che possiedono i requisiti richiesti, purché ciò venga indicato nell'offerta seguendo le modalità specificate nel disciplinare di gara.


Chiarimento n. 2

Domanda: Richiesta proroga dei termini di presentazione delle offerte.

Risposta: Si comunica che non è possibile concedere la proroga dei termini, poiché non si rientra nelle situazioni previste al comma 2 dell'articolo 92 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).


Chiarimento n. 3

Domanda: Dato che il bando di gara, nella sezione II.2.7, riporta una durata del contratto d'appalto di 360 giorni naturali e consecutivi, mentre il cronoprogramma incluso tra gli elaborati di progetto indica una durata complessiva dei lavori di 420 giorni, si richiede di sapere quale sia la durata effettiva del contratto d'appalto.

Risposta: Si comunica che l'effettiva durata dell'appalto è di 360 giorni, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto al paragrafo 3.2, nello Schema di Contratto all'articolo 26 e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nella sezione "Caratteristiche generali dell'opera". Quanto riportato nel cronoprogramma è da considerarsi un errore.


Chiarimento n. 4

Domanda: Considerando che il bando di gara, nella medesima sezione II.2.7, indica una durata del contratto d'appalto di 360 giorni soggetta a sconto, mentre l'articolo 17 del disciplinare di gara richiede un ribasso percentuale nell'offerta economica, includendo la stima dei costi aziendali per la salute e la sicurezza dei lavoratori e della manodopera, senza specificare alcuna indicazione di tempo d'appalto, si chiede di chiarire la procedura corretta.

Risposta: Si comunica che l'offerta economica dovrà includere quanto dettagliato nell'articolo 17 del Disciplinare di gara. Pertanto, quanto riportato nella sezione II.2.7 del bando è da considerarsi un errore.


Chiarimento n. 5

Domanda: Dato quanto indicato nell'articolo 11 del disciplinare di gara, riguardante la possibilità non obbligatoria di effettuare un sopralluogo, si richiede di chiarire se, nel caso si scelga di non effettuare il sopralluogo ufficiale, sia necessario comunque presentare una dichiarazione affermando che l'operatore economico ha personalmente effettuato una visita dei luoghi, come alternativa all'attestazione fornita dalla stazione appaltante.

Risposta: Si comunica che, nel caso in cui si decida di non effettuare il sopralluogo come previsto dall'articolo 11, non è necessario presentare una dichiarazione attestante che l'operatore economico ha eseguito autonomamente la visita dei luoghi.


Chiarimento n. 6

Domanda: In caso di discordanza tra quanto contenuto nelle relazioni tecniche, negli elaborati grafici e nel computo metrico, si chiede di chiarire qual è l`ordine gerarchico di prevalenza da rispettare

Risposta: si comunica che la gerarchia logicamente e tecnicamente corretta è la seguente: 1) relazioni tecniche; 2) elaborati grafici; 3) computo metrico. Rilevando altresì che la finalità del computo metrico è quella di costituire un obiettivo strumento di apprezzamento – sotto il profilo economico, muovendo da quello tecnico – delle migliorie proposte dal concorrente, rispetto alle quali il documento vale a porre un collegamento fra i profili tecnici ed economici che la stazione appaltante può ben avere interesse ad apprezzare, non avendo carattere di vincolatività nella formulazione dell`offerta per l`appalto a corpo.


Chiarimento n. 7

Domanda: Relativamente ai limiti e condizioni inderogabili non suscettibili di alcuna modifica che individuano una condizione di variante al progetto posto a base di gara indicati al punto 16.2 del disciplinare all.3 si chiede se rientri in questa condizione lo spostamento ed il ricollocamento di apparecchiature e terminali

Risposta: si comunica che, partendo dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex pluribus: Cons. Stato, V, 8 ottobre 2019, n. 6793; 17 gennaio 2018, n. 269 e 270; VI, 19 giugno 2017, n. 2969; CGA, 30 aprile 2018, n. 251) che distingue come le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché: • le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall`Amministrazione; • le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l`individuazione dei relativi requisiti minimi che ne disegnano i limiti. Pertanto, considerato che l`offerta tecnica non può contenere varianti al progetto posto a base di gara come chiaramente riportato nel disciplinare, occorre comprendere cosa si intende - e questa SA con la sola enunciazione di “spostamento e ricollocamento” non può intenderlo - con spostamento e ricollocamento di apparecchiature e terminali in quanto, ove tale spostamento e ricollocamento dovesse costituire una proposta migliorativa ciò è consentito viceversa, ove dovesse costituire una variante è, come detto, vietato dalla lex specialis di gara.


Chiarimento n. 8

Domanda: In merito al subappalto delle lavorazioni impiantistiche, qualora fosse parziale, è necessario indicarlo nella domanda di gara?

Risposta: si comunica che, ai sensi dell`art. 119 del D. Lgs. 36/2023, costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l`impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell`importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l`incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell`importo del contratto da affidare. In questo caso all`atto dell`offerta devono essere indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Data di creazione: 04/08/2023
Data di ultima modifica: 15/05/2024